Caratteristiche speciali riguardanti la forza maggiore – in relazione al verificarsi del virus COVID – 19 –

Secondo le disposizioni dell’art. 1351 comma (2) del Codice civile, la forza maggiore è “qualsiasi evento esterno, imprevedibile, assolutamente invincibile e inevitabile”. Pertanto, in sostanza, si tratta di una causa esonerante di responsabilità, in caso di inadempimento / rinvio dell’esecuzione di un obbligo contrattuale.

In relazione alle caratteristiche della nozione di forza maggiore, distinguiamo quanto segue:

  • Esternalità. Questa caratteristica dimostra che l’evento è estraneo all’azione / inazione della persona che ha causato direttamente la lesione;
  • L’imprevedibilità. Questa caratteristica rimuove la responsabilità legale nella misura in cui il debitore dell’obbligazione era in oggettiva impossibilità di prevedere sia il verificarsi dell’evento sia gli effetti dannosi che ha causato. Il carattere straordinario di quelli che sono accaduti e che hanno prodotto le conseguenze elimina ogni sospetto che il debitore non possa prevenirli o rimuoverli.
  • Il carattere assolutamente invincibile e inevitabile. Questo carattere della forza maggiore enfatizza le dimensioni dell’evento dannoso, essendo totalmente irresistibili e insormontabili, condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente.

Successivamente, è necessario analizzare il momento in cui deve essere valutata la prevedibilità dell’evento, in quanto sta definendo l’invocazione della forza maggiore come causa esonerante di responsabilità. Pertanto, considerando il modo in cui si diffondono le informazioni sulla diffusione del virus COVID – 19 e le sue conseguenze, è importante prendere in considerazione la decisione finale sull’istituzione di un’emergenza di sanità pubblica di importanza internazionale, adottata dal Comitato di emergenza per il Regolamento sanitario internazionale in data 30.01.2020, appartenente all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – l’istituzione responsabile della gestione dei problemi sanitari globali).

Al fine di ottenere la certificazione dello stato di forza maggiore, gli operatori economici dovranno richiedere alle autorità rumene di rilasciare un tale documento, in conformità con le disposizioni della Legge n. 335/2007 delle camere di commercio in Romania. Secondo l’articolo 28 comma (2) lettera i), la Camera Nazionale “certifica, su richiesta, per le società rumene, sulla base della documentazione, l’esistenza di cause di forza maggiore e dei loro effetti sull’esecuzione degli obblighi commerciali internazionali”.

Attualmente, in merito alla pubblicazione del Decreto che istituisce lo stato di emergenza nel territorio della Romania, l’art. 12 prevede che “il Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente Aziendale emette, su richiesta, agli operatori economici la cui attività è interessata nel contesto del COVID-19, certificati di situazione di emergenza basati sui documenti giustificativi”.

Pertanto, dopo aver ottenuto tale documento dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’Ambiente Aziendale, la procedura può essere avviata con CCIR (Camera di Commercio e Industria della Romania), che ha pubblicato sul suo sito Web (https://ccir.ro/servicii/avizarea-existentei-cazului-de-forta-majora/) il modo in cui può essere richiesta l’approvazione dell’esistenza del caso di forza maggiore. Il file da redigere includerà:

  • la richiesta di rilascio del certificato, firmata dal legale rappresentante;
  • una copia del contratto interessato dall’evento di forza maggiore, comprendente la clausola di forza maggiore;
  • certificazioni da parte di organismi, autorità e istituzioni autorizzati, caso per caso (diversi dalla Camera di Commercio e dell’industria della Romania), riguardanti l’esistenza e gli effetti dell’evento invocato, la sua posizione, il momento di inizio e fine dell’evento;
  • notifiche indirizzate al partner contrattuale relative al verificarsi dell’evento invocato e ai suoi effetti sull’esecuzione delle operazioni contrattuali.

Facciamo la menzione che, per quanto riguarda il periodo per il quale lo stato di forza maggiore può essere certificato, varierà da caso a caso, a seconda della documentazione concreta fornita dal richiedente attraverso il file registrato presso il CCIR.

Altrettanto rilevante nella presente situazione è il metodo scelto dagli altri paesi coinvolti nella pandemia con il virus COVID – 19. Pertanto, a partire dal 30.01.2020, la Repubblica Popolare Cinese rilascia certificati di forza maggiore su questo fatto, su richiesta degli operatori economici, per aiuteresti quindi in qualsiasi controversia commerciale.


Pubblicato:
Scrivici su WhatsApp